BENEFICIO
Terminato il “regime straordinario” adottato negli anni 2020, 2021 e 2022, dal 1° gennaio 2023 è tornata ad applicarsi la disciplina ordinaria del “bonus pubblicità”.
Il credito d'imposta in esame è concesso a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa, ossia sui giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati della figura del Direttore responsabile, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
Resta ferma la necessità di rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalle disposizioni europee in materia di aiuti c.d. de minimis.
MODALITÀ
- Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi" alla voce "Agevolazioni" selezionando “Credito Imposta Investimenti Pubblicitari”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
QUANDO
Le scadenze ordinarie per la fruizione della misura agevolativa sono le seguenti
- dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti che verranno presumibilmente effettuati nell'anno agevolato (inclusi quelli eventualmente già effettuati alla data di presentazione della domanda);
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
LA NORMA
Il comma 1-quinquies dell’articolo 57-bis del DL 24/4/2017 n. 50 (convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, così come da ultimo modificato dall’art. 25-bis D.L. 17/2022)
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