

Economia & Lavoro
CGIL - Kendra Barbotta (Ufficio Vertenze) affronta il tema delle “dimissioni per fatti concludenti”
«Ombre ulteriori»
«Una norma generica e ambigua su molti fronti. Invitiamo i lavoratori a prestare la massima attenzione alle procedure di comunicazione delle assenze»
Kendra Barbotta lavora all’Ufficio Vertenze legali della CGIL di Cremona e collabora stabilmente con i coordinamenti regionale e nazionale dell’area vertenze. Da questo osservatorio privilegiato segue l’evoluzione della normativa sul lavoro e le sue ricadute concrete sulla vita delle persone. In questa intervista affronta il tema delle “dimissioni per fatti concludenti” introdotte dal Collegato Lavoro e fa il punto sull’attività dell’Ufficio Vertenze tra recupero crediti, procedure concorsuali, casi di mobbing e discriminazioni di genere.
Che cosa sono, in concreto, le “dimissioni per fatti concludenti” introdotte dal Collegato Lavoro?
«La legge 203/2024, il cosiddetto Collegato Lavoro, è intervenuta su un terreno già molto complesso come quello delle dimissioni e della Naspi. Con l’articolo 19, ha integrato l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, che disciplinava già le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, introducendo un nuovo comma – il 7-bis – secondo il quale, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, oltre i 15 giorni, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto “per volontà del lavoratore”. È la fattispecie che è stata ribattezzata “dimissioni per fatti concludenti”: non c’è una lettera, non c’è la procedura telematica, ma l’assenza prolungata viene letta come se fosse una dimissione volontaria. Con tutte le conseguenze del caso»...
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Mario Taino