Attualità

Consultazioni referendarie: primi adempimenti

Il testo della circolare del 19 gennaio 2026, inviata ai Comuni della Provincia

Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025».
Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 di convocazione, per i medesimi giorni di domenica 22 e lunedi 23 marzo 2026, dei comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VII Circoscrizione Veneto 2.
Per tutte le consultazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre Prefettura - Ufficio Torritorialo del Governo di Cermonc 2025, n. 196, in fase di conversione, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedi, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti, procedendo nell'ordine, ai sensi del comma 3 del medésimo art. 1 del citato decreto legge n. 196/2025, allo scrutinio relativo alla consultazione referendaria e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
Nel caso di svolgimento solo della consultazione referendaria, restano applicabili le specifiche disposizioni per i referendum, prevalentemente contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e, per quanto non disciplinato, nello stesso D.P.R. n: 361/1957.
* * *
Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum.
A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando che, come precisato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota in data odierna, le elezioni suppletive della Camera dei deputati saranno regolate dalla disciplina contenuta nella delibera della medesima Autorità n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022".
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
C) TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto:
Si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione in sede locale di quanto sopra nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicando, altresì, l'allegato richiamato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (che legge per conoscenza), che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.
D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI
Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum in oggetto, e quindi entro il 29 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci o gli assessori delegati di tutti i Comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.
Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, una di esse deve essere destinata alle persone con disabilità.
Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".
Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa; la cui fornitura sarà a cura di questa Prefettura.
E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone, in tutti i comuni della Repubblica, l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali; di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).
Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 3 febbraio 2026, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro Comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore: di un file in formato xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un Comune all'altro, il Comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, п . 299).
Entro giovedì 5 febbraio 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri Comuni.
Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i Comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro Comune o, rispettivamente, a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.
Entro l'anzidetto termine del 5 febbraio 2026, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art: 32; primo comma, nn. 2 e 3, del citato D.P.R. n: 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.
Entro domenica 15 febbraio 2026, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 22 marzo 2026, in quanto lunedì 23 marzo 2026 costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del Comune:
Entro venerdì 20 febbraio 2026, trentesimo giorno antecedente quello della votazione; ai sensi dell'art: 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.
Entro sabato 7 marzo 2026, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
Entro lo stesso termine di sabato 7 marzo 2026, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale, in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.
F) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
Il giorno di giovedì 5 febbraio 2026 (45° giorno antecedente quello della votazione); a cura dei Sindaci di tutti i Comuni, ai sensi dell'art: 11: del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del Sindaco (o altro organo di vertice del Comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per il referendum in oggetto nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.
Il manifesto (modello n. 1/REF) sarà distribuito da questa Prefettura a codesti Comuni in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, ai fini della conseguente affissione di due esemplari per sezione in luoghi pubblici del Comune e, successivamente, degli altri due esemplari per sezione nella sala della votazione al momento dell'insediamento degli uffici di sezione, dopo l'inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc. Il manifesto, il cui modello si trasmette anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato da codesti Comuni nei rispettivi albi pretori online.
Antonio Giannelli
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